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domenica 16 gennaio 2011

LE SOLITE NORMATIVE ITALIANE... SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA O L' ACCORDO QUADRO EUROPEO?

Tra i tanti dubbi che le Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente, anzichè dirimere, ha creato, uno in particolare deriva dal metodo di valutazione più idoneo..
Ovvero: se l' Accordo Quadro Europeo, che è un riferimento normativo secondo l' art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 impone la valutazione soggettiva (Punto 4. Individuazione dei problemi di stress da lavoro, che recita testualmente: "L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro ... le condizioni e l’ambiente di lavoro ... la comunicazione ... e i fattori soggettivi"), mentre invece le Indicazioni della Commissione Consultiva considerano obbligatoria solo quella oggettiva, a chi bisogna credere?


Immagino che il secondo parere sarà il più seguito, ma quantomeno una domanda sorge spontanea: ma la Commissione l' Accordo Quadro l' avrà letto?

Personalmente non credo ci siano dubbi sul fatto che valutare i livelli di stress di un' azienda senza analizzarne i lavoratori equivale ad ottenere una stima quantomeno imprecisa, senza contare che i tanti personaggi senza scrupoli che popolano il mondo della sicurezza sul lavoro con una checklist riusciranno senz' altro a far risultare inesistenti i livelli di stress delle aziende che seguono, con notevole risparmio per i datori di lavoro ed ennesima beffa per i lavoratori. 
Già qualche "consulente" mi ha confessato candidamente questa intenzione, ma vedremo in futuro in quante aziende si andrà a verificare questa situazione.
 
Tenendo da parte le mie considerazioni, non va dimenticato che TUTTE le Linee Guida pubblicate sul tema (SIMLII, Regione Lombardia, Coordinamento Interregionale, Regione Toscana, ISPESL, ecc) hanno ribadito l' importanza, in una corretta valutazione, di utilizzare entrambi gli approcci, oggettivo e soggettivo.