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venerdì 2 luglio 2010

CONVEGNO GRATUITO SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO

Si svolgerà a Catania presso il Centro Fieristico "Le Ciminiere", in viale Africa 12, un Convegno-Seminario gratuito sul tema dello Stress Lavoro-Correlato.
Nel corso dell' evento si farà il punto sulle conseguenze di questo importante fattore di rischio, sulle normative in vigore, sui limiti e le caratteristiche degli strumenti di valutazione disponibili e verrà presentato il Questionario di Valutazione dello Stress Occupazionale "Indice MAB" e l 'ultimo arrivato "Indice MAB Checklist".
Il seminario è organizzato da Istituto B.Ramazzini e Gruppo FOCUS Management School, con la collaborazione di Confindustria Catania, Comune di Catania, Provincia Regionale di Catania, INAIL Catania, ANCE Catania e Iperion Training & Consulting.

AI PARTECIPANTI CHE NE FARANNO RICHIESTA VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER ASPP E RSPP.

La locandina dell' evento è disponibile qui.

Per maggiori informazioni contattare:
Segreteria Organizzativa
Gruppo Focus M. S.
Tel. 095.492636
info@focusformazione.it
 
Segreteria Scientifica
Istituto B. Ramazzini srl
Tel. 095.312722
info@istitutoramazzini.com

mercoledì 30 giugno 2010

UN ANNO DI INDICE MAB

Il 30 giugno rappresenta una data importante per l' Indice MAB, perchè è esattamente un anno fa che veniva registrata, primo caso per un questionario scientifico, la licenza Creative Commons che lo contraddistingue.
Abbiamo deciso quindi di scegliere questo giorno come ipotetico compleanno del nostro strumento e vogliamo festeggiarlo cambiando la grafica del nostro blog: mettiamo un vestito nuovo per una data importante.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a creare l' Indice MAB, ma anche a quelli che ci hanno contattato, che hanno visto e usato il Blog e che stanno lavorando per la ricerca sullo stress lavoro correlato utilizzando il nostro strumento.
C'è ancora tanto da fare.
 

Grazie.

venerdì 25 giugno 2010

STRESS LAVORO CORRELATO, SI AVVICINA LA SCADENZA. Proviamo a fare un pò di chiarezza: chi deve fare la valutazione?

A poco più di un mese dall'ora X (1 agosto 2010), quando, cioè, tutte le aziende dovranno partire con la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, cerchiamo di fare chiarezza sui punti caldi di tale obbligo normativo.
La domanda più frequente, insieme a quella relativa agli strumenti da utilizzare, è sicuramente "a chi affidare la valutazione"?
Premetto che, come sempre accade quando si individua un nuovo rischio professionale (e quindi si deve pagare qualcuno per effettuarne la valutazione), il risvolto economico della faccenda ha nettamente prevalso sull' intento preventivo, ragion per cui si è assistito a un moltiplicarsi esponenziale di figure più o meno qualificate (quando non del tutto inqualificate) che si propongono come gli UNICI autorizzati a svolgere l' arduo compito. Girovagando su internet i forum sono pieni di psicologi (se è un forum di psicologia), di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (se è un forum di Tecnici della Prevenzione), di Medici Competenti e di non ben identificati "Centri Specializzati" che rivendicano il dono divino di valutatori, con alcune (a mio avviso) assurdità. Ho letto ad esempio (forum opsonline) che è più qualificato uno psicologo che ha una laurea triennale e ha fatto un corso di una settimana rispetto a un medico del lavoro con 6 anni di laurea e 4 (ora 5) di specializzazione e addirittura qualche RSPP (forumsicurezza) che vanta una maggiore qualificazione rispetto al medico competente per il solo fatto di possedere (oltre a una laurea, di solito in ingegneria) anche l'attestato di partecipazione al corso di specializzazione Modulo C, della durata di 24 ore (!!!!).
Questi, come spero, sono solo degli eccessi, dettati dalla volontà di escludere una delle figure della prevenzione dall' affarone della valutazione dello stress, infatti anche in questi forum qualcuno più onesto ammette la propria ignoranza e rimanda il compito a figure più qualificate o quantomeno non ne esclude nessuna, ma già troppe aziende (ancora prima che parta la valutazione) si sono affidate a soggetti che si sono cimentati nel compito senza averne le conoscenze o le competenze.
In realtà, ma questa come sempre dico è la mia opinione personale, i "lucratori dello stress" possono stare tranquilli, perchè nel gusto approccio alla prevenzione dello stress (che è il VERO obiettivo della normativa e non la valutazione come tutti credono) non va esclusa nessuna di queste figure: SE l'interesse è la salute del lavoratore allora è fondamentale che tutte le professionalità disponibili collaborino insieme.
Ciò che è certo è che in nessun caso può essere escluso il medico competente; infatti, poichè a livello legislativo lo stress è un fattore di rischio professionale come tutti gli altri, è soggetto alla valutazione che, PER LEGGE, (Art 29 D.Lgs 81/2008) va effettuata dal datore di lavoro "in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente", e dei tre quest'ultimo è l' unico con competenze mediche. Anche l'Accordo Quadro Europeo sullo Stress Lavoro-Correlato, che è alla base della normativa italiana sul tema stabilisce (Punto 6) che SOLO "qualora la presenza di esperti all’interno dei luoghi di lavoro dovesse risultare insufficiente, possono essere designate consulenze esterne".
Anche secondo TUTTE le linee guida sullo stress (Regione Lombardia, Regione Piemonte, ISPESL, INAIL, ecc) il medico competeente è una figura fondamentale che non può essere esclusa per obiettivi economici, anzi, come consulente del datore di lavoro sui temi sanitari può segnalare quei casi in cui, se necessario, si può richiedere l'aiuto di un professionista esterno. Il medico competente infatti conosce l'azienda e i suoi fattori di rischio, conosce tutti i lavoratori e tutte e loro patologie e in più ha tutte le conoscenze mediche per intervenire qualora lo ritenesse necessario.

Sperando di chiudere la polemica, espongo la mia personale opinione sul problema: la valutazione è solo un primo passo, da ripetere periodicamente, per verificare i livelli iniziali di stress e successivamente l' efficacia delle misure di prevenzione ed è su quest'ultime che si dovrebbe concentrare l'attenzione di tutte le figure che si occupano di sicurezza sul lavoro. Allora si che oltre al Datore di Lavoro, al RSPP e al Medico Competente, andrebbero coinvolti psicologi (con esperienza occupazionale, preferibilmente), esperti di formazione per la gestione dello stress, ma ancor prima gli RLS (di cui tutti si sono dimenticati) e SOPRATTUTTO i lavoratori.

lunedì 14 giugno 2010

CONVEGNO STRESS LAVORO-CORRELATO IN CAMPANIA

Si svolgerà a Napoli, il 30 giugno 2010 presso la Sala Convegni dell' Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia, in via Riviera di Chiaia n. 9, un Convegno sul tema della valutazione dello Stress lavoro-correlato, organizzato dall' ASMECO, l' Associazione dei Medici Competenti Campani.
Nel corso del convegno saranno affrontati gli aspetti operativi e organizzativi della valutazione del rischio in rapporto alla tipologia ed alle dimensioni delle aziende: oltre che offrire elementi di riferimento si cercherà di far luce sulle principali problematiche e criticità del processo di valutazione.

sabato 15 maggio 2010

ANCHE LA REGIONE TOSCANA DICE LA SUA SULLO STRESS LAVORO CORRELATO: UN'OCCASIONE MANCATA

Dopo la Regione Lombardia, anche la Toscana ha voluto partecipare alla discussione sul tema dello stress occupazionale con la pubblicazione di un documento dal titolo: "VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
STRESS LAVORO CORRELATO - PRIMA PROPOSTA DI LINEE DI INDIRIZZO" reperibile all'indirizzo http://www.usl1.toscana.it/public/upload/allegati/DOC_STRESS_AVTNO_1531.pdf e realizzato dal gruppo di lavoro dell’Area Vasta Toscana Nord Ovest.

Il documento è diviso in due sezioni principali: la prima descrive il fenomeno dello stress, le categorie colpite e gli effetti sull'individuo e sull'azienda; la seconda parte invece propone un metodo di valutazione strutturato in tre livelli.
Il primo livello riguarda tutte le aziende e prevede un'analisi oggettiva delle caratteristiche aziendali attraverso l'utilizzo di una checklist suddivisa in criteri maggiori (es. attività a rischio stress secondo una ricerca dell'Università di Manchester del 1987 e secondo le Linee Guida Simlii del 2004; lavoro a turni o notturno, attività in catena di montaggio, ecc) e criteri minori (es. attività a rischio infortunistico >4 class. INAIL, elevata dimensione aziendale, ambiente non confortevole, ecc). La presenza di 2 criteri maggiori, 1 maggiore e 2 minori o 3 minori, prevede il passaggio al livello successivo; la mancanza di questi parametri interrompe del tutto la valutazione, che verrà ripetuta solo in caso di significativi cambiamenti organizzativi o in presenza di casi di disagio lavorativo.
Il secondo livello di intervento prevede una diversa suddivisione in base alle dimensioni dell'azienda, ovvero: per le aziende con meno di 10 dipendenti basta una autocertificazione del datore di lavoro per interrompere qualunque altro obbligo valutativo, a meno che questi non certifichi che all'interno della propria azienda sia presente stress e allora è previsto l'utilizzo di una checklist realizzata dall'HSE (l'Ispesl britannico) nel 2001, ad approccio oggettivo, da somministrare a un responsabile aziendale.
Per le aziende che invece dispongono di un numero di dipendenti superiore a 10 sono previste due checklist: una relativa all' organizzazione aziendale e una costituita da una lista definita di sintomi di disagio lavorativo (assenze, ritardi, licenziamenti, ecc). Purtroppo anche in questo caso la valutazione è esclusivamente oggettiva in quanto "le informazioni necessarie saranno raccolte mediante l’analisi della documentazione aziendale e attraverso un’intervista ad un responsabile aziendale".
Dopo questa indagine preliminare le aziende con più di dieci dipendenti (le altre sono addiritura escluse da ogni altro intervento) vengono divise in due classi di rischio: una "a basso rischio" per la quale non sono previsti ulteriori approfondimenti e la successiva valutazione viene posticipata nientemeno che a tre anni (!!) e un'altra in cui sono necessari sia l'attuazione di misure di tutela per ridurre i livelli di stress che l'accesso al successivo livello di valutazione.
Finalmente nel terzo livello vengono coinvolti anche i lavoratori, cui andrebbe somministrato un questionario soggettivo che neanche a dirlo è il JCQ di Karasek, uno strumento vecchiotto (nato nel 1985 e il cui ultimo aggiornamento risale a 12 anni fa); la seconda parte di questo livello di valutazione prevede di consultare "almeno 4 fra lavoratori e dirigenti esperti rispetto alla presenza di criticità organizzative, ambientali e relazionali".

Sinceramente, ma questa è un'opinione del tutto personale, i limiti di questa pubblicazione appaiono notevoli:
Innanzitutto il fatto che per le aziende con meno di 10 dipendenti sia sufficiente un'autocertificazione del datore di lavoro equivale ad escludere questa tipologia aziendale dalla valutazione dello stress.
Ancora, la metodologia proposta, che viene presentata come riferita all'accordo quadro europeo, ha un'impostazione quasi esclusivamente oggettiva della valutazione dello stress, ed è quindi in contrasto con quello che invece l'accordo quadro raccomanda e cioè di associare alla valutazione oggettiva anche quella soggettiva, in quanto è impossibile effettuare un'adeguata analisi senza il coinvolgimento dei lavoratori. Addirittura gli autori del documento asseriscono che "qualora non sia possibile utilizzare le informazioni sulle percezioni dei lavoratori raccolte con il questionario JCQ di Karasek la valutazione verrà fatta esclusivamente sui dati raccolti dai conoscitori esperti".
Inoltre gli strumenti di valutazione proposti sono troppo antiquati (Check list HSE del 2001, JCQ di Karasek del 1985, ecc) ed esterofili, e quindi potrebbero risultare inadatti per la realtà lavorativa e sociale italiana che poco ha da spartire con quella inglese. L'utilizzo del blasonato questionario di Karasek, tra l'altro, proposto come unico strumento di valutazione soggettiva fa capire ancor di più la scarsa considerazione degli autori per questo approccio valutativo, in quanto si tratta di uno strumento ad impostazione prettamente epidemiologica, realizzato per una realtà lavorativa lontanissima da quella nostrana e soprattutto protetto da rigide norme di copyright (a meno che, come molti fanno, non lo si voglia usare a sbafo, in barba all' etica) e quindi dotato di un costo aggiuntivo alla valutazione.
Infine le fonti bibliografiche citate risultano a dir poco carenti: l'unica recente (2009) è un articolo preso da internet (peraltro di un medico ematologo, seppur riconosciuto come esperto di disagio lavorativo nei docenti delle scuole), poi troviamo un'autocitazione (atti del 70° congresso Simlii, 2007), quindi tutte le fonti sono dal 2006 in giù, con una media globale del 2002.

In conclusione, quindi, ribadendo che si tratta di un'opinione personale, questo documento della Regione Toscana presenta eccessive ed evidenti lacune che potrebbero permettere a ditte "furbe" e a medici competenti/compiacenti di effettuare una valutazione superficiale nel puro interesse dell'azienda e non del lavoratore, contravvenendo totalmente a quello che invece è lo scopo principale della normativa sullo stress, cioè di proteggere il lavoratore.

venerdì 14 maggio 2010

LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO: LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Col DDG n° 13559 della Regione Lombardia vengono approvati gli "INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8.10.2004", con il quale una delle regioni più attente al problema della sicurezza sul lavoro si propone di fornire delle indicazioni relative all' oscuro problema della valutazione dello stress occupazionale.

Il documento, disponibile all' indirizzo: http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/843/708/DDG%2013559%2010_12_2009.pdf, è stato realizzato dal Laboratorio "Stress e Lavoro", un gruppo di studio sul tema avviato nell’ambito del piano regionale 2004 –2006 e proseguito con il successivo piano triennale 2008-2010 per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Seppur in attesa, come stabilito dal D.Lgs 106/09, delle indicazioni relative alla valutazione che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe formulare entro agosto 2010, il documento si propone di fare il punto della situazione nonchè, dopo un'analisi degli strumenti esistenti, di fornire un primo esempio di possibile approccio valutativo.

Innanzitutto viene attentamente esplorato l'ormai famoso Accordo Quadro Europeo sullo Stress Lavoro- Correlato, che a livello normativo (art. 28 -D.Lgs. 81/08) rappresenta e rappresenterà il punto di riferimento per la valutazione ma anche (e sembra che in tanti non se ne siano accorti) per le misure di prevenzione.
Successivamente il documento fornisce un elenco dei principali fattori stressogeni (stressors) secondo la letteratura scientifica, per poi analizzare "criteri, metodi e strumenti inerenti lo stress lavorativo e sul processo di valutazione e gestione del rischio specifico".
Al quarto capitolo viene proposto un possibile approccio valutativo, per poi concludere con l'illustrazione del ruolo svolto dai servizi territoriali e regionali.
Molto interessanti, in particolare, risultano i capitoli relativi all'analisi degli strumenti valutativi e allo schema di modello proposto, sebbene gli approcci enunciati sembrano un pò eccessivi.
Senza nulla togliere, infatti, alla estrema importanza del fenomeno e alla necessità di combatterlo in maniera efficace, va ricordato che le realtà aziendali non sempre permettono di coinvolgere a 360° gradi tutte le figure della prevenzione e i lavoratori, sia per la contemporanea presenza di altri fattori di rischio da monitorare e prevenire, sia per le necessità produttive delle aziende, che in un momento critico come quello attuale non possono essere trascurate.
L'ottimo lavoro e i buoni propositi, infatti, del gruppo di studio che ha elaborato il presente documento, tracciano un profilo che purtroppo risulta a tratti idealistico e che si scontrerà giocoforza con le esigenze delle strutture aziendali e di chi le guida. Superare questi ostacoli sarà poi compito del legislatore e degli organismi di controllo, in quanto allo stato attuale manca la cultura della prevenzione che invece è lo standard nei paesi più impegnati del nostro nel campo della sicurezza. Quando anche le logiche aziendali, infatti, comprenderanno che la prevenzione rappresenta il primo fattore di risparmio e di incremento produttivo, allora anche interventi complessi risulteranno risorse.
A prescindere dalla situazione attuale, comunque, le linee guida della Regione Lombardia servono quantomeno a fare un pò di chiarezza su un tema ancora troppo oscuro. Nella logica economica che ogni nuovo rischio professionale porta con sè, infatti, troppi strumenti inutili sono stati proposti, altrettanti di scarso livello o ormai obsoleti sono stati utilizzati, così come si sono moltiplicati gli organismi o le figure professionali che si propongono come unici referenti per la valutazione.




Per scaricare gli "INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8.10.2004" della Regione Lombardia, clicca qui.

sabato 8 maggio 2010

SCUSATE IL RITARDO..

La redazione de Indice MAB Blog porge le più sentite scuse per il temporaneo black-out del nostro sito.
Problemi informatici ci hanno impedito di accedere sia al Blog che alla casella di posta elettronica collegata, causando anche qualche disagio agli utenti che in questi mesi hanno richiesto il kit di correzione, ai quali comunque abbiamo preferito rispondere personalmente.
Scusandoci enormemente per l’accaduto siamo felici di comunicare che i problemi sono stati risolti e che il servizio può finalmente riprendere come e meglio di prima.
La redazione.