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domenica 16 gennaio 2011

LE SOLITE NORMATIVE ITALIANE... SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA O L' ACCORDO QUADRO EUROPEO?

Tra i tanti dubbi che le Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente, anzichè dirimere, ha creato, uno in particolare deriva dal metodo di valutazione più idoneo..
Ovvero: se l' Accordo Quadro Europeo, che è un riferimento normativo secondo l' art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 impone la valutazione soggettiva (Punto 4. Individuazione dei problemi di stress da lavoro, che recita testualmente: "L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro ... le condizioni e l’ambiente di lavoro ... la comunicazione ... e i fattori soggettivi"), mentre invece le Indicazioni della Commissione Consultiva considerano obbligatoria solo quella oggettiva, a chi bisogna credere?


Immagino che il secondo parere sarà il più seguito, ma quantomeno una domanda sorge spontanea: ma la Commissione l' Accordo Quadro l' avrà letto?

Personalmente non credo ci siano dubbi sul fatto che valutare i livelli di stress di un' azienda senza analizzarne i lavoratori equivale ad ottenere una stima quantomeno imprecisa, senza contare che i tanti personaggi senza scrupoli che popolano il mondo della sicurezza sul lavoro con una checklist riusciranno senz' altro a far risultare inesistenti i livelli di stress delle aziende che seguono, con notevole risparmio per i datori di lavoro ed ennesima beffa per i lavoratori. 
Già qualche "consulente" mi ha confessato candidamente questa intenzione, ma vedremo in futuro in quante aziende si andrà a verificare questa situazione.
 
Tenendo da parte le mie considerazioni, non va dimenticato che TUTTE le Linee Guida pubblicate sul tema (SIMLII, Regione Lombardia, Coordinamento Interregionale, Regione Toscana, ISPESL, ecc) hanno ribadito l' importanza, in una corretta valutazione, di utilizzare entrambi gli approcci, oggettivo e soggettivo.

venerdì 14 gennaio 2011

LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE NON METTONO FINE AL GRANDE AFFARE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO.

Dopo circa un anno e mezzo di attesa l' emanazione delle famigerate Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in tema di Stress Lavoro-Correlato sembravano mettere fine alla grande confusione che l' obbligo normativo di valutazione di questo rischio professionale ha generato.
Si sperava infatti che la precisa indicazione (vedi pag.5 - Disposizioni transitorie e finali) sulla data del 31.12.2010, che va intesa come "data di avvio delle attività di valutazione" e NON COME SCADENZA, e di cui anche "gli Organi di Vigilanza terranno conto", potesse interrompere il continuo flusso di valutatori improvvisati di quarta categoria e di istituti di formazione (dai piccoli a quelli di importanza nazionale) che si sono nel tempo proposti alle aziende per aiutarli prima della temuta (e inesistente) scadenza.
Così purtroppo non è stato e sebbene questo flusso si sia ridotto, ancora oggi si sente dire che le indicazioni non hanno valore normativo o che sia necessaria una non precisata raccomandata a testimonianza dell' inizio della valutazione ENTRO il 31.12.2010.
Fermo restando che chi ha fornito queste informazioni alle aziende andrebbe radiato dal proprio ordine, se ne possiede uno, a meno che non fa parte di quel gruppo di soggetti realmente malinformati (purtroppo in minoranza), è il caso di ricordare come a livello normativo esistono precisi rimandi cronologici che rendono LEGGE quanto contenuto nelle Indicazioni della Commissione Consultiva.
Se il D.Lgs 81/08, infatti, prevede l'obbligo della valutazione (art. 28), è il 106/09, decreto correttivo dell' 81, a stabilire che le indicazioni per tale obbligo verranno fornite appunto dalla Commissione Consultiva Permanente (art. 18).
E questo chiude definitivamente il cerchio.